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Il parcheggio coperto condominiale paga l'imposta rifiuti
“L'imposta sui rifiuti va applicata nei confronti di chiunque
occupi oppure abbia in affitto locali, o aree scoperte ad uso privato
non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi
uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale. Ivi compresi
i garage.
Non vi sono infatti ragioni di ritenere a priori – salvo prova contraria – che un posto auto sotterraneo non produca rifiuti.” . Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata il 22 settembre 2017 n. 22124 in merito alla tassa rifiuti.
La questione.
Tizio impugnava l'avviso di accertamento relativo alla TIA (anni
2006/2007) innanzi alla CTP di Prato, assumendo di non essere tenuto al
pagamento della pretesa con riferimento al posto auto perché
improduttivo di rifiuti. La CTP riteneva fondate le censure di Tizio e
pertanto accoglieva il ricorso.
Tale pronuncia veniva appellata
dalla Società Beta (gestione rifiuti) innanzi alla CTR della Toscana che
respingeva il gravame e ritendo che il posto auto non poteva essere
assoggettato alla TIA. Avverso tale ultima pronuncia, la Società beta ha
proposto ricorso in cassazione.
La tassazione.
La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi
oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale, mentre le deroghe indicate
al comma 2 della norma e le riduzioni delle tariffe non operano in via
automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di
fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti
(Cass. n. 18054 del 2016).
Il ragionamento della Corte di Cassazione.
Secondo i giudici di legittimità, la CTR (commissione tributaria
regionale) non si era uniformata ai principi di diritto in materia.
Invero,
con specifico riferimento alla tassabilità dei box auto, in
giurisprudenza si è affermato che l'area del sottosuolo, adibita a posto
auto, non è esente da tassazione,
posto che non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la
possibilità di produrre rifiuti, laddove, nella specie, l'inesistenza di
muri perimetrali, che delimitano la singola area adibita a parcheggio,
appare irrilevante, in quanto le aree a ciò utilizzate sono aree,
esattamente individuabili ed esclusivamente a disposizione
dell'utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali,
produttive di rifiuti in via presuntiva (Cass. n. 14770 del 2000; Cass.
n. 5047 del 2015).
In particolare, secondo la Corte, l'impossibilità
di produrre rifiuti deve dipendere da fattori oggettivi e permanenti e
non dalla contingente e soggettiva modalità di utilizzazione dei locali.
Difatti
la situazione che legittima l'esonero si verifica allorquando
l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa
dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed
oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale
siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile,
insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o
indirettamente produttive di rifiuti (Cass. n. 19720 del 2010).
In conclusione,
non vi sono ragioni di ritenere a priori – salvo prova contraria – che
un posto auto sotterraneo non produca rifiuti. Ciò quindi presuppone la
tassabilità dei box auto, il che non contrasta neanche – sottolinea la
Corte – con il principio comunitario «chi inquina paga».
Dunque
alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di cassazione
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel
merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Condanna la parte soccombente al rimborso delle spese di lite.